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Reddito di Cittadinanza, pubblicato il modulo sul sito dell’INPS

È online, sul sito dell’Inps, pubblicato con due giorni di anticipo rispetto alla scadenza, il modulo per fare la richiesta del reddito e della pensione di cittadinanza.

Il modulo è composto di 4 pagine di spiegazione e 5 di dati da compilare e si fa distinzione tra il Reddito di Cittadinanza “quale misura di contrasto alla povertà, volta al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale e Pensione di Cittadinanza (PdC) “qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni”.

Nel documento si legge che “il beneficio è condizionato alla Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID), resa dai componenti il nucleo familiare, ed alla successiva sottoscrizione del Patto per il lavoro presso il Centro per l’impiego. Nel caso tra i componenti il nucleo non siano presenti giovani con meno di 26 anni, ovvero adulti disoccupati da meno di due anni o in situazione similare, è prevista la sottoscrizione del Patto per l’inclusione sociale. I suddetti patti possono prevedere l’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento, inserimento lavorativo e inclusione sociale con attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale”.

Esclusi dagli obblighi:

  • minorenni;
  • beneficiari del Reddito di Cittadinanza pensionati;
  • beneficiari della Pensione di Cittadinanza; soggetti di oltre 65 anni di età;
  • soggetti con disabilità, come definito ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, qualora non sia previsto il collocamento mirato;
  • soggetti già occupati o che frequentano un regolare corso di studi o di formazione.

Inoltre, “possono essere esonerati a cura dei Centri per l’impiego i soggetti con carichi di cura, qualora si occupino di componenti familiari minori di 3 anni o disabili gravi e non autosufficienti”.

La domanda al RdC o alla PdC potrà essere inviata a partire dal prossimo 6 marzo e, poi, a partire dal sesto giorno di ciascun mese sino alla fine dello stesso.

Il beneficio sarà concesso per un periodo massimo di 18 mesi (trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di un mese) e decorre dal mese successivo a quello della domanda.

Nel modulo si ricorda anche che “in caso di esaurimento delle risorse disponibili” l’entità del beneficio sarà “rimodulata”.

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